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Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con la recente decisione n.1186/2019, ha chiarito che le società in house providing sono tenute ad osservare, per i propri affidamenti a valle, i principi e le norme dell’evidenza pubblica.
Il fatto
I Giudici del capoluogo veneto sono intervenuti a dirimere un contenzioso in materia di appalti, laddove un operatore economico escluso ha impugnato il provvedimento con cui, la stazione appaltante ha aggiudicato l’affidamento di un servizio. Il collegio, nell’affrontare la questione della giurisdizione, sollevata dalla parte ricorrente, ha dovuto, tra l’altro esprimersi, circa la natura giuridica della stazione appaltante ed ha affermato il principio citato nella premessa.
La sentenza
La stazione appaltante è un’impresa pubblica alla quale è demandata la gestione esclusiva del servizio idrico integrato di alcuni Comuni del Vicentino e la stessa compagine può essere qualificata impresa pubblica e, pertanto, ente aggiudicatore, secondo la definizione contenuto nel Codice degli appalti; l’ente aggiudicatore, quindi, è assoggettato all’osservanza della disciplina contenute nelle sole parti II e III del medesimo decreto legislativo, disciplinanti gli appalti e le concessioni nei suddetti settori speciali e non anche la parte I, concernente i settori ordinari.
Dette disposizioni trovano applicazione esclusivamente agli appalti o alle concessioni aggiudicati per lo svolgimento dell’attività speciale. In tale senso, un appalto o una concessione può considerarsi preordinato al perseguimento o, comunque, può dirsi strumentale rispetto all’attività speciale dell’ente aggiudicatore quando si pone, rispetto a detta attività, in un rapporto funzionale di mezzo a fine.
La stazione appaltante, poi, è anche una società in house, come dimostrato negli atti processuali, cioè una società dotata di autonoma personalità giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un ufficio interno dell’ente pubblico che l’ha costituita, una sorta di longa manus; non sussiste tra l’ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale.
Conclusioni: Essendo la stazione appaltante una in house, essa deve effettuare i propri affidamenti di beni e servizi con procedure ad evidenza pubblica, cosa che, poi, è stata anche sancita dall’articolo 16 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica.