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È legittima l’esclusione del raggruppamento di imprese anche se il debito fiscale riguarda solo un componente dell’Ati. Allo stesso tempo la presentazione della domanda di rottamazione del debito fiscale dopo il termine di partecipazione alla gara comporta l’esclusione dalla competizione. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 7386/2019.
Il caso
Il caso si riferisce ad una gara di servizi. L’appalto era stato aggiudicato ad un Rti di professionisti, senonché la stazione appaltante successivamente annullava la precedente aggiudicazione per aver riscontrato in capo ad uno dei componenti del raggruppamento una situazione di irregolarità tributaria, integrante la causa di esclusione prevista dall’articolo 80, comma 4, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50.
Il Giudice amministrativo territoriale, pur riscontrando l’inadempimento fiscale solo per uno dei componenti del raggruppamento, confermava la decisione della stazione appaltante e quindi l’esclusione del Rti dalla competizione.
Dello stesso avviso si è detto il Consiglio di Stato con la decisione in esame che ha confermato l’esclusione dell’intero raggruppamento di imprese per l’irregolarità fiscale di un solo componente.
Neanche è valsa la contestazione che il debito fiscale era stato successivamente ammesso a rottamazione, poiché ad avviso del Giudice amministrativo non può riconoscersi alcun valore alla circostanza che alla data di presentazione dell’offerta era ancora pendente il termine per chiedere la rateizzazione.
La decisione
I Giudici di Palazzo Spada nel dirimere la controversia richiamano il precedente giurisprudenziale dell’Adunanza Plenaria a proposito della portata escludente della mancanza di un requisito in capo ad una delle imprese associate.
In argomento il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 marzo 2019, n. 6 ha stabilito che in applicazione dell’art. 92, comma 2, Dpr 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori.
Il Giudice amministrativo per risolvere la controversia mutua il principio in base al quale i requisiti di qualificazione sono funzionali alla cura e tutela dell’interesse pubblico alla selezione di contraenti affidabili, onde garantire al meglio il risultato cui la pubblica amministrazione tende con l’indizione della gara.
Quanto, invece, alla cosiddetta rottamazione delle sanzioni, il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento secondo cui l’adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali (cosiddetta rottamazione), dopo la partecipazione alla gara, anche se a quel tempo erano ancora pendenti i termini per l’adesione, comporta, comunque, l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 2 gennaio 2019, n. 15; n. 2049 del 2018; n. 5285 del 2018), poiché, diversamente opinando sarebbe consentita una regolarizzazione postuma della posizione fiscale, successiva, cioè alla data di presentazione delle domande e nel corso della procedura, non consentita in nessun caso dalla lettura fornita in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa.