Escluso il rimborso delle spese legali al dipendente

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È legittimo il provvedimento con il quale la Pa nega il rimborso delle spese legali nel caso in cui l’assoluzione del dipendente pubblico sia intervenuta ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p., atteso che tale assoluzione non esclude affatto la responsabilità dell’imputato. È quanto afferma il Tar Lazio, con la sentenza n. 10727/2019.

La ricostruzione storica

Un dipendente del ministero della Difesa agisce per l’annullamento di un provvedimento della Direzione generale per il personale militare (Persomil) che ha rigettato la domanda per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, sostenute nel procedimento penale instaurato a suo carico per il reato di peculato militare aggravato, a seguito del quale è stato assolto ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p. (assenza di univoci riscontri probatori).

Il rimborso delle spese legali

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, Dl n. 67 del 1997, le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.

Nel pubblico impiego la tutela legale dei dipendenti, sia in generale che nell’ipotesi specifica dell’articolo 18 Dl n. 67 del 1997 che si riferisce ai soli dipendenti di Amministrazioni statali, postula una serie di condizioni, ossia che:

1) il giudizio sia promosso nei confronti del (e non dal) dipendente pubblico;

2) il soggetto abbia la qualifica di dipendente pubblico;

3) vi sia una connessione dei fatti contestati con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali;

4) una sentenza o un provvedimento ne abbia escluso la responsabilità;

5) le spese siano state ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato.

Il diritto al rimborso non è un diritto al completo ristoro delle spese legali ma un diritto da soddisfare e liquidare nei termini riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato, che si giustifica per evidenti ragioni di ordine equitativo ed ha carattere di indennizzo e non risarcitorio o restitutorio.

Rimborso spese legali e sentenza penale

Nei giudizi penali la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – così come il proscioglimento con formule meramente processuali – non può certamente essere considerata equivalente ad una pronuncia di assoluzione nel merito, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso delle spese sostenute.

In particolare, non è sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza automatica dell’insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell’imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici.

Invero, nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p., residua il giudizio valutativo di carattere tecnico discrezionale dell’Avvocatura erariale in ordine alla valenza della sentenza di assoluzione, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di rimborso delle spese legali, la quale, tra i suoi presupposti, richiede che debba risultare ‘esclusa’ la responsabilità del richiedente.

Pertanto, si deve ritenere che, se è assente l’univocità delle emergenze probatorie in ordine alla responsabilità dell’imputato, il Giudice penale non può che procedere all’assoluzione ex articolo 530, comma 2, c.p., espressione del principio di non colpevolezza sino a prova contraria sancito dall’art. 27 Cost.

Tuttavia, in presenza di tale formula assolutoria, l’Amministrazione ben può ritenere, legittimamente, di non procedere al rimborso delle spese legali, non essendo stata esclusa, da tale formula, la responsabilità penale dell’interessato.